MOSIS
MOVIMENTO SINDACALE SICUREZZA
IL SINDACATO DI POLIZIA CHE ESALTA LE PERIFERIE
Proposta di Disegno di Legge
Articolato
“LEGGE LEVA DI ARCHIMEDE”
"Intervento a supporto del sistema integrato sicurezza - Istituzione capitolo di spesa per la compartecipazione economica dello Stato ai fondi speciali tenuti presso le prefetture per l’operatività dei Patti per la Sicurezza e linee guida per la predisposizione di piani triennali delle OO.PP. Sezione Presidi FF.PP.”
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ARTICOLO 1
FINALITA’ – SPENDERE MENO E SPENDERE MEGLIO -
Lo Stato, con ottica sinergica per il mantenimento e l’innalzamento dei livelli di sicurezza pubblica e sociale, al fine di incentivare e coordinare la collaborazione tra Regioni, enti locali e Prefetture in materia di ordine e sicurezza pubblica, istituisce il “Fondo Speciale Nazionale” per la compartecipazione ai “Fondi Speciali per la Sicurezza” istituiti e tenuti presso la contabilità speciale delle Prefetture.
ARTICOLO 2
IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO PLURIENNALE DELLO STATO
Lo Stato, per il fabbisogno di cui all’articolo 1, alloca le risorse necessarie nel D.P.E.F. bilancio pluriennale dello Stato annualità 2024/2026; stanzia la somma di € 50 milioni nel triennio indicato da reperire tramite interventi di valorizzazione e/o dismissione dei beni immobili confiscati alle mafie e alla criminalità; eroga il 40% per l’anno 2024 (20 milioni di €), il 30% per l’anno 2025 (15 milioni di €) , il 30% per l’anno 2026 (15 milioni di €).
Il Governo, assicura le risorse necessarie recuperando dai beni gestiti dall’Agenzia di cui all’articolo 1, decreto legge nr. 4 del febbraio 2010, convertito in legge nr. 50 del 31 marzo 2010; dai proventi contravvenzionali delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate dalle forze di Polizia Nazionali, come disposto dall’208 CDS e 393 del regolamento di esecuzione e attuazione del CDS; dal bilancio delle province soppresse, nella misura del 3.5 % delle aliquote spettanti a questi enti in riferimento all’articolo 17, capo II, d.lgs. nr. 68 del 6 maggio 2011.
ARTICOLO 3
DISTRIBUZIONE DEL FONDO SPECIALE NAZIONALE
Ad inizio di ogni esercizio finanziario le risorse di cui all’articolo 1, sono destinate alle prefetture d’Italia tenendo conto della percentuale di erogazione per annualità (40% il 2024, 30% il 2025, 30% il 2026) col seguente criterio:
1. € 100.000 per ogni prefettura che rappresenta la quota fissa minima attribuibile al fondo speciale;
2. € 0,20 per ogni abitante residente nella provincia di competenza della prefettura, arrotondando la somma per eccesso o difetto alle 5 migliaia di euro.
3. € 50 per ogni kmq di territorio di competenza della prefettura, arrotondando la somma per eccesso o difetto alle 5 migliaia di euro;
4. l’allegato “A” riporta le risorse spettanti per ogni prefettura nel triennio 2024/2026;
5. le risorse annualmente residue sul fondo nazionale, dopo la distribuzione di cui alle lettere a), b), c) e d), sono destinate ad accendere mutui presso la cassa depositi e prestiti per interventi previsti nei piani triennali delle opere pubbliche – Sezione Presidi delle Forze di Polizia, stilati dai Gruppi lavoro per la Sicurezza all’interno dei “Patti per la Sicurezza” con la presenza di una rappresentanza del soggetto promotore.
ARTICOLO 4
ATTRIBUZIONE RISORSE AI FONDI SPECIALI PRESSO LE PREFETTURE
La somma spettante al fondo speciale di ogni singola prefettura è direttamente ed immediatamente disponibile se è in vigore un “Patto Territoriale per la Sicurezza”.
1. Le somme spettanti ai fondi speciali per le prefetture, nelle province in cui non sono in vigore “Patti per la Sicurezza”, sono trattenute presso il fondo speciale nazionale e sono cumulabili nel massimo di un esercizio finanziario, in attesa della sottoscrizione di un “Patto per la Sicurezza”.
2. Il Governo concede alle Regioni che ne facciano richiesta, i fondi residui, a seguito di segnalazione congiunta di più prefetture, sedi di “Patti per la Sicurezza”, ricadenti nella stessa regione, per progetti che prevedono nel triennio successivo, l’abbattimento della spesa per la gestione dei presidi delle forze di polizia di almeno del 30% della somma aggiuntiva richiesta.
ARTICOLO 5
MONITORAGGIO LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI
PATTI PER LA SICUREZZA
Il Governo, attraverso la conferenza delle Regioni si impegna ad uniformare ed integrare al presente testo, tutte le disposizioni di legge regionali in materia di sicurezza urbana, monitorando le risorse stanziate dalle Regioni ed il loro effettivo impatto sul sistema sicurezza.
ARTICOLO 6
Informazioni sui costi per il mantenimento degli attuali Presidi delle FF.PP. e
pubblicazione scheda sinottica sul sito degli U.T.G. – allegato “B”
Entro il 30 gennaio di ogni anno, i Ministeri dell’Interno, della Difesa e dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente ed ognuno per i propri presidi, tramite il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Generale della Guardia di Finanza, trasmettono ai prefetti di ogni singola provincia, l’elenco degli immobili adibiti a presidi e uffici della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, avendo cura di indicare per ogni immobile le seguenti notizie:
1. Ufficio di polizia insediato nell’immobile;
2. Comune in cui si trova l’immobile;
3. Proprietario dell’immobile, sia esso ente pubblico o soggetto privato;
4. Titolo del possesso se in comodato o affitto e scadenza contrattuale;
5. Spesa relativa al triennio precedente e per singolo anno per l’affitto, per spese manutenzione straordinaria a prescindere dal soggetto obbligato a sostenere la spesa, per spese manutenzione ordinaria a prescindere dal soggetto obbligato a sostenere la spesa; se le spese sono state sostenute da enti locali territoriali ed autorizzate con delibere degli organi elettivi o amministrativi, indicare gli estremi delle deliberazioni di consiglio o di giunta;
6. Adeguamento alle norme antisismiche ed eventuali spese sostenute nel triennio precedente ed in previsione per gli anni successivi;
7. Adeguamento alle leggi sulla sicurezza sui posti di lavoro, spese sostenute per tale scopo nel triennio precedente e preventivate per gli anni successivi.
8. Note aggiuntive e qualsiasi altra notizia utile, anche storica.
Il quadro sinottico desunto dalle suddette informazioni trasmesse alle prefetture, viene riportato in apposito allegato “B” e pubblicato sul sito dell’U.T.G. a disposizione dei cittadini, in apposito link denominato
“Costi per il mantenimento attuale dei presidi delle forze dell’ordine”.
ARTICOLO 7
FINANZIAMENTO BIENNIO 2027/2028
Il Governo entro il 30 marzo del 2026, per quantificare le risorse e finanziare il rinnovo della presente legge “biennio 2027/2028”, effettua l’analisi comparativa dei trienni 2020/2022 e 2023/2025 in riferimento allo stanziamento previsto e tenendo conto delle informazioni contenute nell’Allegato “B” di cui all’articolo 6 della presente proposta di legge.
ARTICOLO 8
Norma finale
La legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dello stato italiano ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Soggetto proponente:
p. il MOSIS – Movimento Sindacale Sicurezza
Il Segretario Generale - Direttore Dipartimento “Patti per la Sicurezza”
Filippo Frasca