MOSIS
MOVIMENTO SINDACALE SICUREZZA
IL SINDACATO DI POLIZIA CHE ESALTA LE PERIFERIE
STATUTO
Movimento Sindacale Sicurezza
MO. SI. S.
Il Sindacato di Polizia che esalta le periferie
LO STATUTO E' STATO MODIFICATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 26 GENNAIO 2024 E LA STESURA AGGIORNATA SARA' PUBBLICATA NON APPENA EFFETTUATA LA REGISTRAZIONE DI RITO.
IN GIALLO ALCUNI DEI PUNTI SOSTANZIALI CHE SONO STATI MODIFICATI
- TITOLO I -
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E LOGO
Articolo 1
- Costituzione e Denominazione -
E’ costituito, ai sensi dell’articolo 82 della legge 121 del 1 aprile 1981, fra i comparenti soci fondatori, tutti di cittadinanza italiana, con identità autocertificata come riportato in calce al presente atto, costituente l’articolo 30, il sindacato di Polizia “Autonomo” denominato “Movimento Sindacale Sicurezza” con sigla abbreviata “MO.SI.S” che per brevità nel corpo del testo del presente statuto, verrà indicato da ora in poi sempre con la sigla senza puntata “Mosis”.
Articolo 2
- Sede e Logo -
Attuale sede provvisoria del Mosis per formalità costitutiva è indicata nell’atto costitutivo. Il Mosis ha il logo di forma quadrata con sfondo azzurro, con bordo giallo oro; sullo sfondo sono raffigurate 5 robuste spade incrociate in segno di leale alleanza, che intendono significare l’insieme delle forze di polizia di questo paese, per le quali ci si auspica l’accorpamento, per una semplificazione istituzionale, e sopra le spade la scritta MOSIS a caratteri cubici ed in prospettiva centrata, in cui la profondità delle lettere corrisponde in proporzione ad ½ dell’altezza delle lettere.
Articolo 3
- Iscritti i soci sostenitori -
Possono far parte del MOSIS, ai sensi dell’articolo 82 della legge 121/81, gli appartenenti di tutti i ruoli della Polizia di Stato.
1. L’iscritto al Mosis ha l’obbligo di conoscerne scopi e finalità ed in particolare il contenuto dell’articolo 6. Decade da qualsiasi diritto all’interno del Mosis, pena anche la decadenza da qualsiasi carica e dell’espulsione, chi per condotta reiterata, si pone in contrapposizione con i principi enunciati nello statuto e con gli scopi e finalità statutarie.
2. Sono soci sostenitori coloro che intendono sostenere e contribuire volontariamente a portare avanti gli scopi statutari del Mosis; non hanno nessun diritto sindacale e di elettorato attivo o passivo nel sindacato, non possono rivestire cariche di rappresentanza a qualunque titolo per i limiti imposti dalla 121/81, ma possono rivestire cariche onorifiche o tecniche, assegnate dal Mosis per particolari attività a sostegno delle esigenze del personale della Polizia di Stato e delle Forze di Polizia in genere.
3. I soci sostenitori, possono fornire consulenze e rappresentare il Mosis nei rapporti con gli enti locali, qualora tra i dirigenti del Mosis, non sono presenti le professionalità idonee o disponibili a ricoprire il ruolo o l’incarico
richiesto dall’esigenza. La previsione dei soci sostenitori serve a creare un sistema di accrescimento di consenso indiretto. Le modalità con cui i soci sostenitori possono contribuire anche economicamente sono da stabilire con delibera di Consiglio Nazionale e comunque nel rispetto delle leggi della repubblica e della legge 121/81.
INTRODOTTO UN 4° COMMA
- TITOLO II -
SCOPO E FINALITÀ
Articolo 4
- Unificazione delle forze di Polizia -
Il Mosis per programma ed intento statutario è il sindacato di polizia innovativo del 3° millennio e nasce per concretizzare una “seconda riforma di polizia” attraverso la modificazione della legge 121/81, antiquata e non confacente alle attuali esigenze del sistema sicurezza. Il Mosis tra gli obiettivi principali si pone il traguardo dell’unificazione delle forze di polizia, accorpate e dirette da un’unica autorità di Pubblica Sicurezza ad ordinamento civile, secondo le direttive europee.
1. Tale obiettivo giustifica la previsione di quanto enunciato all’articolo 5, del presente statuto.
Articolo 5
- Semplificazione del quadro sindacale -
Il Mosis intende promuovere la semplificazione del quadro sindacale generale all’interno del comparto sicurezza, individuando una rappresentatività di Comparto del 5% e nel periodo di transizione che va da oggi all’unificazione definitiva delle forze di Polizia, innalzare la rappresentatività all’interno del Dipartimento di P.S. al 10% della forza sindacalizzata. Il 10% e non il 5% come oggi, da diritto alla ripartizione di distacchi e di permessi sindacali. Tale previsione è dettata dall’esperienza provata sul campo dai dirigenti soci fondatori del Mosis, che registrano ed osservano come spesso accade che per alcune contrattazioni decentrate, per uffici in cui ad esempio prestano servizio una decina di poliziotti, si insediano delegazioni sindacali che superano la stessa dotazione organica dell’ufficio per cui si contratta. Il Mosis, convinto sostenitore che serve innalzare la rappresentatività, contestualmente è convinto che serve abbassare la soglia per avere diritto ad un distacco sindacale a 1000 adesioni, affermando il principio: “Meno sindacalisti, ma più liberi, più professionali, più autorevoli”! Il Mosis ritiene che oggi, non esistono differenze sostanziali tra le decine di diverse organizzazioni sindacali a parte la differenza ideologica tra confederali e autonomi; l’accorpamento dei sindacati in blocchi più grandi, darebbe più forza al movimento sindacale nella contrapposizione col governo e l’amministrazione; tale semplificazione non può essere effettuata spesse volte, per semplice l’egoismo umano e per la condotta ostica dei più, a lasciare la “poltrona” e quei benefici derivanti dalla carica ricoperta e dalla gestione delle risorse. La nascita del Mosis che in sostanza potrebbe di fatto sconfessare quanto appena asserito contravvenendo alla decantata semplificazione sindacale, in effetti così come enunciato nei prossimi articoli ed in particolare agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11, spiegano e fanno intuire come si intende arrivare ad un sistema semplificato, oggi antiquato e vetusto. Il Mosis è quasi certo della intensa contrapposizione al nostro progetto da parte di tante sigle, ma non della contrapposizione della base. La presente innovativa intuizione di concepire l’organizzazione sindacale, non è in contrasto con gli interessi collettivi di rappresentatività o democraticità, ma di certo con gli interessi dei singoli, proprio a danno della democraticità interna dei sindacati e della stessa libertà di pensiero e di espressione all’interno del movimento sindacale.
Articolo 6
- Ammissibilità di aderire ad altra O.S. -
- Ammissibilità di adesione di dirigenti di altre OO.SS. -
In attuazione all’articolo 5 e per il perseguimento degli scopi statutari, compresa la semplificazione del quadro generale sindacale, il Consiglio Nazionale su indicazione del Segretario Generale, può decidere di integrarsi o integrare o fondersi con altro sindacato, purché con modalità e criteri trasparenti e con votazioni per le cariche apicali a suffragio universale. Nell’occasione le adesioni al Mosis si intendono automaticamente convertite e adeguate al nuovo soggetto con cui ci si federa, si confluisce o confluisce, modificando eventualmente la nomenclatura del soggetto sindacale; vincolo prioritario l’indispensabilità di non intaccare gli scopi statutari, come specificato all’articolo 3, comma 1 del presente statuto.
1. A differenza degli statuti di tutte le altre OO.SS. , il MOSIS non vieta ai propri iscritti o dirigenti altre iscrizioni ad altre OO.SS. della Polizia di Stato, purché a conoscenza del Comitato di base di appartenenza.
2. Non costituisce limite alla partecipazione alla vita sindacale interna e alla competizione per ricoprire le cariche sindacali, l’appartenenza ad altre organizzazioni sindacali, anche trattandosi di dirigenti sindacali.
Articolo 7
- La controparte per il Mosis e per i Cobas -
Il Mosis non attribuisce negatività alla parola “controparte”, ma assegna ad essa un significato predeterminato, individuando preventivamente il livello di interlocuzione più idoneo ed attuale alle esigenze del sistema. Antiquato è diventato il classico livello di confronto tra Segreterie Nazionali e Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento di P.S. (cosiddetto e meglio conosciuto come Ufficio Rapporti Sindacali) che spesso si trasforma in un muro di gomma, sul quale rimbalzano migliaia di giuste vertenze portare avanti dalle periferie, per le quali nessuna sanzione viene erogata a chi rappresenta l’amministrazione localmente. Di fatto la mortificazione del sindacato.
1. Per il Mosis, l’interlocutore di primo livello è il Governo;
2. Per il Mosis il secondo livello di confronto è il Ministero dell’Interno;
3. Il terzo livello che attualmente - inesistente - vede quotidianamente confrontarsi le segreterie nazionali con l’ufficio rapporti sindacali e nella strategia comportamentale del Mosis è eliminata questa interlocuzione con l’Ufficio per la Riforma e le relazioni Sindacali, che diventa di esclusiva competenza del livello regionale e provinciale, a tutela delle dinamiche territoriali che non possono essere soggette a preventiva valutazione delle segreterie nazionali che spesso mettono sul piatto della bilancia valutazioni di altra natura per convenienza di consensi da “prendere” o da “perdere” per attività che in contemporanea si svolgono sul resto del territorio o per probabili accordi tra sigle.
Articolo 8
- Formazione quadri sindacali -
In riferimento all’articolo 7, comma 3, che eleva il grado di autorevolezza dei dirigenti provinciali, al fine di assicurare adeguati livelli di professionalità e conoscenza delle materie, sono istituiti con costi a carico della Segreteria Nazionale del Mosis, corsi di formazione sindacale, in materia di ANQ, Patti per la Sicurezza, Sicurezza sui posti di lavoro e tutela disciplinare.
Articolo 9
- Politiche pubbliche e i Patti territoriali per la sicurezza -
Il Mosis, tramite le sue strutture dei “Cobas Polizia”, consapevole della ristrettezza delle risorse, ma anche della antiquata e vetusta organizzazione dello Stato nel settore sicurezza, oltre a promuovere in tutte le forme e con tutti i mezzi l’unificazione delle forze di Polizia per la razionalizzazione delle risorse, è detentore di un progetto e di un idea innovativa, percorribile ed attuabile nel medio termine, assicurando alle casse dello Stato risorse nuove e risparmi non indifferenti da accantonare e utilizzare per migliorare i contratti di lavoro, migliorare la condizione lavorativa, migliorare il trattamento pensionistico, attivare i fondi pensione, rendere concreta la possibilità di percepire il 75% dell’anticipo della buona uscita, per varare in via definitiva il “Riordino delle carriere”.
1. Il Mosis, afferma la totale necessità di organizzare su base territoriale il sistema sicurezza, coordinato dai Prefetti, attraverso la sinergia con i sindaci delle città per la creazione dei Patti per la Sicurezza, con la contestuale attivazione di “Fondi speciali” e “Gruppi di lavoro Sicurezza”.
2. Il Mosis ritiene necessaria la partecipazione alla formazione dei patti per la sicurezza dei consigli regionali e delle regioni con l’assegnazione di risorse attraverso il recepimento di una proposta di disegno di legge già redatta dalla Segreteria Nazionale del Mosis.
3. Coinvolgere i Consigli Comunali per approvare Ordini del Giorno, per sollecitare le rispettive amministrazioni e i rispettivi Consigli Regionali ad esitare positivamente i “Disegni di Legge Regionali”, citati al comma precedente.
4. Il Mosis intende collaborare con le istituzioni preposte durante la fase di redazione dei patti per la sicurezza per inserire specificatamente la possibilità di attivare specifici “piani triennali delle opere pubbliche – Sezione presidi Forze di Polizia” , per la riorganizzazione appunto dei presidi delle forze di polizia.
5. Il Mosis, in osservanza alla previsione normativa che consente allo Stato di dismettere i beni immobili e contestualmente agli enti locali di richiederne l’assegnazione per motivi di pubblica utilità, ritiene che i comuni possono acquisire gli immobili e diventarne proprietari, utilizzandoli direttamente, indirettamente, dismetterli o valorizzarli per recuperare risorse da versare nel “fondo speciale” tenuto presso le prefetture a seguito della sottoscrizione dei Patti per la Sicurezza.
6. Il Mosis, intende sollecitare attraverso la innovativa Agenzia Centrale per la gestione dei beni confiscati alle mafie, una interlocuzione istituzionale a beneficio degli enti locali che intendono cimentarsi nella stesura di patti
territoriali per la sicurezza.
7. Il Mosis, intende sollecitare i livelli di competenza dello stato per verificare la possibilità di incamerare una percentuale dai proventi contravvenzionali delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate dalle forze di Polizia
Nazionali, da versare sui fondi speciali tenuti presso le prefetture.
8. Il Mosis, intende porre l’attenzione sull’ingente patrimonio di beni confiscati alle mafie, che possono costituire fonte di acquisizione di risorse per il sistema sicurezza ma, attraverso l’assegnazione dei beni ai fondi speciali dei patti territoriali.
9. Il Mosis intende promuovere la collaborazione con i sindaci e dilatare la presenza di professionalità adeguate all’interno dei gruppi di lavoro sicurezza a seguito della stipula di patti territoriali tra sindaci e prefetti.
10.Il Mosis ha lo scopo di incrementare la coesione e lo spirito di solidarietà tra i vari Corpi di Polizia, di rinsaldare i rapporti fra il personale in servizio di detti corpi, di garantire una riqualificazione professionale degli operatori della sicurezza con una minima istruzione di base comune a tutte le componenti, di avere una maggiore incisività verso le istituzioni per garantire il rispetto delle specificità delle professioni nelle attività di coordinamento per la prevenzione e repressione dei reati nel territorio, messe a punto dalla Prefettura, Questura ed Enti locali.
Articolo 10
- Modifica di regolamenti e normative vigenti -
Il Mosis intende modificare o totalmente abolire il regolamento di disciplina 737/82, oltre alla contestuale abolizione delle note caratteristiche.
- TITOLO III
Dell’autonomia assoluta e della partecipazione autonoma anche alle competizioni elettorali
Articolo 11
- Dell’autonomia partitica e del Movimento per la Sicurezza Sociale -
Il Mosis è autonomo e indipendente dai partiti, ma con essi si confronta e lavora in sinergia per mettere appunto le politiche pubbliche per la sicurezza, affermando il principio di “Fare Politica per convincere la politica” con “Una Politica che convince la Politica”.
1. Il Mosis statutariamente ritiene compatibile ed ammissibile l’attività politica dei propri dirigenti ed anzi, ne esorta la partecipazione attiva alla vita politica del paese, anche attraverso la candidatura a tutti i livelli dei propri uomini e donne.
2. Il Mosis in virtù dell’alto senso di autonomia anche e soprattutto dalla politica, supporta i propri uomini e donne che condividendo gli scopi statutari del Mosis, intendono cimentarsi nella competizione politico-elettorale.
3. Il Mosis, per supportare i propri uomini e donne che intendono partecipare alla competizione elettorale e non vogliono vestire una qualsiasi casacca politica, fornisce una identità definita assimilabile al Mosis che si trasforma per la contingenza e/o occasione in “MOSIS” ma col significato di “MOVIMENTO per la SICUREZZA SOCIALE”.
4. I Dirigenti del Mosis eletti a tutti i livelli e su tutto il territorio nazionale, possono dare vita al movimento indicato al comma precedente, al fine di uniformare l’azione politica in materia di sicurezza da portare avanti e
preservare l’integrità “autonoma”.
Il presente articolo preserva l’autonomia sindacale e utilizza la politica come strumento di lavoro, sovvertendo ciò che accadeva prima d’ora che vedeva piegare il sindacato alla politica. Il sindacato così è attrezzato per portare avanti nelle sedi competenti e nelle competizioni elettorali, quanto inserito al Titolo II, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente statuto, consapevole di essere detentore di una “politica per la sicurezza” capace di “convincere la politica”. “Una politica che convince la politica”.
- TITOLO III -
LA STRUTTURA E L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL MOSIS
Articolo 12
- Organismi statutari -
Sono organi statutari del Mosis:
1. Il Segretario Generale;
2. La Segreteria Nazionale;
3. Il Consiglio Nazionale;
4. Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti;
5. Il Collegio Nazionale dei probiviri;
6. Il Segretario Regionale;
7. La Segreteria Provinciale o “Comitato di Base”.
8. I Dipartimenti Nazionali.
Le Segreterie Provinciali delle Città metropolitane sono organizzate diversamente dalle altre segreterie provinciali.
Articolo 13
- Il Segretario Generale -
Il Segretario Generale è il rappresentante legale del sindacato; è eletto a suffragio universale. L’elezione del segretario generale a suffragio universale diretto è unica tra i sindacati, dove invece l’elezione dei segretari generali è dettata dalla preventiva elezione dei delegati e sappiamo per esperienza con quali modalità certe volte poco ortodosse, siano legittime molte elezioni di delegati. Il Mosis è il primo sindacato che elegge il Segretario Generale col voto contestuale di ogni singolo iscritto su tutto il territorio nazionale, poiché l’iscritto ha il diritto di giudicare direttamente l’operato del segretario generale durante il mandato e può essere il delegato a sottrarre questo diritto primitivo altamente democratico all’iscritto. Quindi per la prima volta in un sindacato di polizia, ogni iscritto, può votare per il Segretario Generale. Le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto.
Articolo 14
- La Segreteria Nazionale -
La segreteria nazionale è formata da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, eletti tra i componenti del Consiglio Nazionale, su indicazione del Segretario Generale. La segreteria nazionale assiste il segretario generale
nell’attuazione degli scopi statutari.
Articolo 15
- Il Consiglio Nazionale -
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico ed è composto dal Segretario Generale, dalla Segreteria Nazionale, dai Segretari Regionali, dai Segretari Provinciali e per le città metropolitane da un numero di rappresentanti dei Comitati di base (COBAS Polizia) in funzione alla forza rappresentata, come stabilito dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale decide sulle possibilità di formare federazioni con altri sindacati, su proposta del Segretario Generale.
Articolo 16
- Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti -
E’ organo di controllo delle risorse; verifica la legittimità degli atti nell’utilizzo delle risorse e prepara la relazione per il consiglio per la successiva approvazione del bilancio. E’ composto da 5 elementi di cui tre titolari e due supplenti.
Articolo 17
- Il Collegio Nazionale dei probiviri -
Prima di interessare i probiviri, il Segretario Generale ha l’obbligo di adottare tutte le iniziative idonee alla risoluzione dei casi e a raffreddare le contrapposizioni, facendosi assistere dalla segreteria nazionale, escludendo i componenti eventualmente direttamente coinvolti. In assenza di un pronunciamento chiaro o definitivo da parte della Segreteria Nazionale, per competenza subentra il Collegio dei probiviri che esprime parere definitivo.
Articolo 18
- Il Segretario Regionale -
Il Segretario regionale ha funzione di coordinatore nella regione tra le varie segreterie e i Comitati di base. Per le regioni con un numero di iscritti superiore a 500, è possibile suddividere in più aree il territorio regionale. Il Segretario regionale è nominato dal Segretario Generale, sentita la segreteria nazionale. Provvede a curare le contrattazioni compartimentali, assistito dai rappresentanti territoriali.
Articolo 19
- La Segreteria Provinciale o il Comitato di base -
Organi della segreteria provinciale sono:
1. Il Segretario Provinciale;
2. La Segreteria Provinciale formata da 3 a 5 elementi; fino a un massimo di 11 per le città metropolitane;
3. I Comitati di Base (COBAS) formati da 3 a 5 elementi compreso il segretario;
4. Il Consiglio Provinciale composto da un minimo di 11 a un massimo di 31 elementi.
Il segretario provinciale in fase di prima attuazione e di insediamento in province in cui il Mosis è inesistente, è nominato dal Segretario Generale.
Successivamente alla nomina, la rielezione avviene a suffragio universale tra gli iscritti della provincia, ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto.
Contestualmente alla elezione del Segretario si elegge il Consiglio dal quale il segretario si nomina la segreteria.
Articolo 20
- Incompatibilità tra cariche sindacali statutarie -
Sono incompatibili le cariche di segreteria a qualsiasi livello, con i collegi dei sindaci revisori dei conti e dei probiviri.
Articolo 21
- I Dipartimenti Nazionali -
I Dipartimenti nazionali sono strutture con organizzazione autonoma di tipo tematico; vengono istituiti con delibera di Segreteria Nazionale, da sottoporre al voto obbligatorio del Consiglio Nazionale.
Sono istituiti statutariamente in fase di prima attuazione i seguenti Dipartimenti:
1. Il Dipartimento Nazionale “Patti per la Sicurezza” perché propedeutico e indispensabile al raggiungimento degli scopi statutari alle dirette dipendenze del Segretario Generale.
2. Il Dipartimento Nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro.
3. Il Dipartimento per la tutela della salute mentale degli operatori di Polizia.
4. Il Dipartimento Nazionale per l’assistenza finanziaria e garanzie di credito agli iscritti in difficoltà economica.
Articolo 22
- Designazione di rappresentanti sindacali in Enti locali -
Il Mosis designare i rappresentanti del Sindacato in Enti ove è prevista per legge, per regolamento o per volontaria collaborazione una rappresentanza a seguito dell’attuazione di quanto previsto al precedente articolo, tenendo conto di assicurare:
1. la massima funzionalità dell’organismo;
2. il maggior grado di competenza e preparazione.
Articolo 23
- Regolamento di attuazione dello statuto -
Il Consiglio Nazionale vara il regolamento di attuazione dello statuto entro un anno dalla data di registrazione del presente statuto ed eventualmente lo adegua e modifica alle esigenze del Mosis, entro 6 mesi prima la scadenza delle cariche statutarie. Le cariche statutarie restano in carica 3 anni ed il primo congresso nazionale per il rinnovo delle cariche statutarie sarà convocato entro 3 anni dalla data di registrazione dello statuto e celebrato entro 6 mesi dalla convocazione.
- TITOLO IV -
DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO DEL SINDACATO
Articolo 24
- Richiamo alle disposizioni di legge -
La gestione economica e delle risorse del Mosis osserva i principi descritti del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, nr. 917, art. 111, comma 4 quinques – Enti di tipo associativo.
In particolare:
a. è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b. è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell' ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro sindacato o associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l' organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23-12-1996, n. 662<4>, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c. è garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli iscritti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi collegiali e soprattutto per l’elezione a suffragio universale del Segretario Generale del Mosis;
d. è obbligatorio redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e. è intrasmissibile la quota di iscrizione o il contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Pertanto non è considerata commerciale l'attività svolta dal Mosis nei confronti degli iscritti o associati o partecipanti, in conformità alla norma citata.
1. Le somme versate dagli iscritti o associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Per le associazioni sindacali e di categoria non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Articolo 25
- Quote di iscrizione e quote associative -
Il Mosis si finanzia con le quote sindacali trattenute mensilmente agli iscritti, con entità espressamente stabilita dallo statuto del Mosis e per contingenze statutarie con delibera del Consiglio Nazionale. La trattenuta è operata per 13 mensilità ed accreditata sul conto corrente bancario della Segreteria Nazionale, che entro lo stesso mese corrente della trattenuta, accredita le somme alle strutture periferiche ai sensi dell’articolo 26 del presente statuto. Altre fonti di finanziamento possono derivare dai contributi volontari di soci sostenitori o di enti locali territoriali per le attività di promozione di quanto previsto agli articoli 3, comma 2 e 27 del presente statuto.
Articolo 26
- Tipologia della quota di iscrizione -
La quota di iscrizione al Mosis per il personale della Polizia di Stato Può variare in considerazione del fatto se il Mosis è federato o non federato ad altri sindacati e tale.
Quota sindacale in regime di patto federativo:
1. Il 50% della trattenuta alla segreteria Provinciale;
2. il 10% al segretario regionale;
3. il 40% alla segreteria nazionale.
Per le città metropolitane:
4. Il 40% ai comitati di base o sezioni sindacali
5. Il 20% al Segretario Provinciale
6. Il 10% al Segretario regionale;
7. Il 30% alla Segreteria Nazionale.
Con delibera di segreteria nazionale, su indicazione del Segretario Generale, sentito il parere della segreteria amministrativa la distribuzione delle quote può subire variazioni per archi temporali al massimo di due mesi, purché la quota spettanze alle strutture provinciali, non sia mai inferiore al 40% della trattenuta.
Quota sindacale in assenza di patto federativo:
La trattenuta sindacale è fissata in 8 € mensili per 13 mensilità e sono così distribuite:
1. 3 euro alla Segreteria Nazionale;
2. 1 euro al segretario regionale;
3. 4 euro alle segreterie provinciali;
Per esigenze di gestione o per la sopravvivenza del Mosis, la 13 mensilità può essere trattenuta dalla Segreteria Nazionale.
Per le città metropolitane:
4. 2 euro alla Segreteria Nazionale
5. 1 euro al segretario regionale;
6. 1 euro al segretario provinciale;
7. 4 euro ai Comitati di Base
Per esigenze di gestione o per la sopravvivenza del Mosis, la 13 mensilità può essere trattenuta dalla Segreteria Nazionale.
Articolo 27
- Attività di promozione e informazione -
Il Mosis persegue i propri scopi e finalità anche curando la redazione editoriale, cinematografica, radiofonica, multimediale, pubblicazioni di libri, giornali, riviste, opuscoli, siti web e quanto altro necessario alla diffusione delle iniziative sindacali di interesse statutario. Al fine di informare gli iscritti ed il personale in genere, il Mosis può istituire con delibera di Consiglio Nazionale, un organo nazionale di informazione e la linea politica dovrà rispecchiare scopi e finalità del presente statuto, affidandone la direzione politica alla segreteria nazionale.
Articolo 28
- Votazioni -
Tutte le votazioni potranno avvenire con conferimento di deleghe ad altri associati, se rilasciata ai sensi della normativa vigente contemplata nel codice civile ed ogni membro non può avere più di una delega “scritta e autenticata”.
- TITOLO VI -
MODIFICAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO
E /O SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO
Articolo 29
- Modifica dell’atto costitutivo e dello statuto -
Il Mosis può modificare lo statuto e l’atto costitutivo in assemblee costituite con almeno la presenza fisica dei ¾ dei componenti il Consiglio Nazionale e con votazione a maggioranza assoluta dei presenti; può deliberare lo scioglimento del sindacato e la devoluzione del patrimonio con delibera di Consiglio Nazionale legittimato dal voto favorevole di almeno i ¾ dei componenti del Consiglio Nazionale.
- TITOLO VIII -
MANDATO ALLA PRESIDENZA, VERBALE DI PRIMA SEDUTA
E PRIMO PROVVISORIO ORGANIGRAMMA NAZIONALE
Articolo 30
- Inizio attività -
Il “Verbale di prima seduta” redatto dai soci fondatori, costituisce il presente articolo che sancisce la stesura definitiva dello Statuto del Sindacato di Polizia di estrazione autonomo denominato “Mosis” e da potere e mandato al Segretario Generale di attivare il processo di riconoscimento del sindacato presso il Ministero dell’Interno. L’atto costitutivo, viene allegato e registrato col presente statuto ed approvato dall’assemblea costituente, che per opportunità e praticità delega il segretario generale a comparire innanzi gli uffici preposti per il più a praticarsi.
ORGANIGRAMMA NAZIONALE al 27 Febbraio 2012
1. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE - Frasca Filippo, nato a Ragusa il 7 Marzo 1963, assistente capo della Polizia di Stato;
2. CONSIGLIERE NAZIONALE - Cilia Rosario, nato a Ragusa il 01 Gennaio 1969, assistente Capo della Polizia di Stato;
3. CONSIGLIERE NAZIONALE – Iacono Angelo, nato a Ragusa il 18 Ottobre 1959, assistente capo della Polizia di Stato;
4. CONSIGLIERE NAZIONALE – Gigliotti Serafino, nato a Sersale (CZ) il 27 Agosto 1957, sovrintendente capo della Polizia di Stato.
5. CONSIGLIERE NAZIONALE – Moltisanti Giovanni, nato a Ragusa il 12 Maggio 1965, assistente capo della Polizia di Stato;
- F I N E S T A T U T O -
ATTO COSTITUTIVO
MOVIMENTO SINDACALE SICUREZZA
(MO.SI.S.)
OGGETTO: ATTO COSTITUTIVO del sindacato di estrazione autonoma della Polizia di Stato denominato “Movimento Sindacale Sicurezza”, identificato con sigla Mo.Si.S., costituito ai sensi dell’articolo 82 della legge 121/81. L’anno 2012 addì 24 del mese di Febbraio, alle ore 16.00 in Ragusa è riunito il comitato spontaneo nelle persone sotto riportate:
1. Frasca Filippo, nato a Ragusa il 7 marzo 1963, residente a Ragusa in atto domiciliato in Via Piemonte nr. 96 in fase di trasferimento di residenza al Comune di Santa Croce Camerina in Via terni nr. 15, identificato tramite carta d’identità nr. AN 9073204 rilasciata dal Comune di Ragusa il 10/10/2007, professione
assistente capo della Polizia di Stato;
2. Cilia Rosario, nato a Ragusa il 01 Gennaio 1969 residente a Ragusa in Via Antonio Segni nr. 5, carta d’identità nr. C.I. ITA 3363845AA0 rilasciata dal Comune di Ragusa il 11 maggio 2011, professione assistente capo della Polizia di Stato;
3. Iacono Angelo, nato a Ragusa il 18 Ottobre 1959, residente a Ragusa in Via Don Mattia Nobile nr. 8, carta d’identità nr. AM 4543150 rilasciata dal Comune di Ragusa il 12 maggio 2006, professione assistente capo della Polizia di Stato;
4. Moltisanti Giovanni, nato a Ragusa il 12 Maggio 1965, residente a Ragusa in C.da Castellana s.n., patente di guida cat. D, nr. RG 2095881X rilasciata dalla Prefettura di Ragusa il 6 Giugno 1990, professione assistente capo della Polizia di Stato;
5. Gigliotti Serafino, nato a Sersale (CZ) il 27 Agosto 1957, residente a Modica in Via Risorgimento nr. 124/B, patente di guida categoria C nr. RG 5024956V rilasciata dalla M.C.T.C. di Ragusa il 10 Giugno 1998, professione sovrintendente capo della Polizia di Stato.
I suddetti, col presente Atto Costitutivo approvano l’allegato documento di 11 pagine e 30 articoli, costituente lo statuto del Mosis; eleggono come rappresentante legale del sindacato con la massima carica di “SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE” e rappresentante legale del MOSIS, Frasca Filippo, e tutti i presenti costituiscono il
consiglio nazionale, dando atto che è volere unanime dei presenti acclamare gli organi statutari eletti. I lavori si sospendono alle ore 18.30 per sopraggiunte necessità di tutta l’assemblea costituente che decide di lasciare il verbale aperto per essere continuato entro la mattina di giorno 27 Febbraio per la registrazione dell’Atto. I soci decidono di aggiornarsi alle ore 06.00 del 27 Febbraio 2012. I lavori riprendono alle ore 06.00 del 27 Febbraio 2012 e dopo aver letto tutti gli articoli ed avendoli approvati singolarmente, riletto tutto lo Statuto ed avendolo approvato interamente all’unanimità, rendono il testo definitivo. L’assemblea costituente redige il primo organigramma ed assegna le cariche statutarie iniziali così come segue:
1. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE - Frasca Filippo, nato a Ragusa il 7 Marzo 1963, assistente capo della Polizia di Stato;
2. CONSIGLIERE NAZIONALE - Cilia Rosario, nato a Ragusa il 01/01/1969, assistente capo della Polizia di Stato;
3. CONSIGLIERE NAZIONALE – Iacono Angelo nato a Ragusa il 18/10/1959, assistente capo della Polizia di Stato;
4. CONSIGLIERE NAZIONALE – Gigliotti Serafino, nato a Sersale (CZ) il 27/08/1957, sovrintendente capo della Polizia di Stato.
5. CONSIGLIERE NAZIONALE – Moltisanti Giovanni, nato a Ragusa il 12/05/1965, assistente capo della Polizia di Stato.
L’assemblea costituente, soddisfatta per il lavoro prodotto ritiene lo statuto semplice ma innovativo nella sua predisposizione uno statuto che si pone l’obiettivo di essere strumento valido sotto il profilo dell’interlocuzione istituzionale per meglio incidere sulla risoluzione dei problemi che affliggono il sistema sicurezza e specificatamente e principalmente il “Personale della Polizia di Stato”. L’assemblea costituente incarica il segretario generale neo eletto a procedere a tutte le incombenze necessarie per attivare al più presto l’operatività del sindacato. Il neo consiglio nazionale da ampio mandato al segretario generale di inserire nell’organigramma altri dirigenti sindacali e di nominare per le esigenze della struttura i 4 segretari nazionali nel più breve tempo possibile. Le cariche di segretari nazionali, potranno essere revocate dal consiglio nazionale. Non viene approvato il motto del sindacato che è da stabilire in seno ai lavori del prossimo consiglio nazionale, così come lo stemma che è in elaborazione grafica. Si concorda che le spese di registrazione ed avviamento del sindacato saranno a carico della segreteria nazionale, significando che si provvederà al rimborso delle spese sostenute con le entrate delle adesioni degli iscritti. I lavori si concludono alle ore 07.30 del 27 Febbraio 2012. Il presente verbale rappresenta l’atto costitutivo ha valenza di verbale di prima seduta e viene riportato in sostanza come norma nel corpo dello statuto all’articolo 30. Letto confermato e sottoscritto dai presenti.